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Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1109/2024,
depositata il 19/02/2024 – Pres. Ciampelli, Rel. Brigante.
SINTESI DELLA SENTENZA
La direttiva 2006/112, in particolare i suoi articoli 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità
dell’IVA, deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo dell’IVA,
commettendo un’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazione all’amministrazione
tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i
redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezione di una
simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l’operazione in questione da parte
dell’amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo
dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di
ripercuotere e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione.
COMMENTO
Il caso ha ad oggetto un accertamento bancario elevato nei confronti di un contribuente
esercente il commercio al dettaglio (commercio ambulante di tessuti), nei confronti del
quale è stata analizzata la movimentazione bancaria (versamenti e prelevamenti), per la
quale è stata chiesta la giustificazione ex art. art. 32 c. 2 d.P.R. 600/1973, art. 51 c. 2
d.P.R. 633/1972.
In merito è consolidato il principio per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi
e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, sia in accredito che in
addebito, si presumono, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e
dell’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti alla sua attività economica, i
primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi
reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che gli
stessi non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
18/09/2024, n. 25043).
Parimenti pacifico è il principio per cui nell’ambito degli accertamenti fondati sulle
risultanze dei conti correnti bancari, le presunzioni legali previste dagli artt. 32 del d.P.R. n.
600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 in favore dell’erario non necessitano dei
requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici e
possono essere superate solo attraverso una prova analitica a carico del contribuente che
dimostri l’irrilevanza reddituale delle somme di denaro ricevute (Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 05/09/2024, n. 23913).
Su tali premesse la C.G.T. ha confermato la ripresa a tassazione, operata dall’Ufficio, degli
importi non giustificati dal contribuente, per quanto attiene le Imposte Dirette.
Per quanto riguarda, invece, il profilo relativo all’IVA ha accolto in parte l’appello del
contribuente, affermando che gli omessi ricavi accertati, per le vendite effettuate e non
fatturate, vanno intesi come comprensivi dell’IVA in quanto conseguiti nei confronti di
soggetti (cessionari/committenti) i quali, rivestendo la qualità di consumatori finali, non
possono esercitare la relativa detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
In merito si osserva che la rivalsa è disciplinata dall’art. 18 d.P.R. 633/1972, secondo cui il
soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve
addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le
operazioni per le quali non è prescritta l’emissione della fattura, fra cui le cessioni di beni
effettuate da commercianti al minuto (art. 22 c. 1 n. 1 d.P.R. 633/1972), come nel caso in
esame, il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell’imposta. Se la fattura è
emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della
percentuale indicata nel quarto comma dell’art. 27.
Così, nel caso di accertamento di maggiori ricavi, gli stessi vanno considerati già
comprensivi di IVA.
Soccorrono sul punto le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
secondo cui “la direttiva 2006/112, in particolare i suoi articoli 73 e 78, letti alla luce del
principio di neutralità dell’IVA, deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto
passivo dell’IVA, commettendo un’evasione, non abbia né indicato l’esistenza
dell’operazione all’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una
dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione,
la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati
e percepiti durante l’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributaria
interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che,
secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e
detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione.” (così la sentenza 1
luglio 2021, causa C-521/19).
Qualsiasi altra interpretazione – afferma la Corte di Giustizia Europea – contrasterebbe
con il principio di neutralità dell’IVA e farebbe gravare una parte dell’onere di quest’ultima
su un soggetto passivo, mentre l’IVA deve essere sopportata unicamente dal consumatore
finale.
Roberto Ferri
Donatella Di Gregorio
Riferimenti normativi: art. 32 c. 2 d.P.R. 600/1973, art. 18, 22 e 51 c. 2 d.P.R. 633/1972, artt. 2727,
2728 e 2729 cc., Direttiva 2006/112/CE art. 73 e 78.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 18/09/2024, n. 25043, Cass. civ., Sez.
V, Ordinanza, 05/09/2024, n. 23913, Corte di Giustizia Unione Europea sentenza 1 luglio 2021,
causa C-521/19.
Prassi: Agenzia Entrate Risposta 20.10.2023 n. 450.