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Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 15 – Sentenza n. 1148/2024,
depositata il 19/02/2024 – Pres. Mazzi, Rel. Chianura.
SINTESI DELLA SENTENZA
Con riferimento al classamento di immobili ed all’attribuzione della rendita catastale a seguito della
procedura disciplinata dall’art. 2 del dl n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
75 del 1993, e dall’art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701, cosiddetta procedura DOCFA, qualora i dati
forniti dal contribuente non siano disattesi, ma soltanto rivalutati dall’Amministrazione Finanziaria
con riferimento all’attribuzione della classe, oltre che con riferimento alla determinazione della
rendita catastale, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei
dati oggettivi e della classe attribuita.
In ordine al sopralluogo lo stesso non è necessario, quando il nuovo classamento consegua ad una
denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze del sopralluogo
ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificate da specifiche
variazioni dell’immobile.
COMMENTO
La materia in esame è disciplinata dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701 (“Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento
degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”), con il quale è stata
introdotta una procedura di tipo informatico denominata ’DOCFA’ che conSentenza n:e, tra
l’altro, al contribuente di formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto
di dichiarazione in catasto; per questo viene anche definita come procedura
amministrativa a contenuto partecipativo.
In sostanza le dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova
costruzione, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, vengono presentate dal
contribuente, conformemente ai modelli ministeriali (art. 1, c. 1 e 2 dm 701/1994).
Per le unità a destinazione ordinaria il dichiarante propone l’attribuzione della categoria,
classe e relativa rendita catastale; mentre per le unità a destinazione speciale o
particolare, il contribuente propone la categoria e la rendita (art. 1, c. 2 dm 701/1994).
Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l’ufficio,
entro dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione, non provvede alla
determinazione della rendita catastale definitiva (art. 1, c. 3 dm 701/1994).
Ciò premesso, in ordine alla motivazione dell’atto con cui l’Ufficio può modificarne le
risultanze censuarie proposte dal contribuente, la sentenza in commento non si discosta
dal prevalente orientamento dei Giudici di Legittimità.
E’ stato infatti ripetutamente affermato che, in tema di classamento di immobili, qualora
l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura “DOCFA”,
l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati
oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non
siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita
proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei
beni.
Invece, nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal
contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e deve specificare le differenze
riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per
delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.
Un’ipotesi di divergente valutazione degli elementi di fatto è rappreSentenza n:ata dalla
rideterminazione del numero e la distribuzione dei vani catastali, in quanto idonei “in
concreto a determinare un incremento di consistenza”; tale rettifica implica un
accertamento di elementi fattuali richiedenti, già nell’avviso e quindi prima che nella sede
processuale, una più diffusa motivazione, in quanto espressione di una diversa
ricostruzione di elementi estimativi di origine prettamente fattuale (Cass. Ord. N.
17624/2024).
In ordine poi all’attribuzione della rendita, l’art. 1, c. 2, del predetto dm 701/1994, precisa
che le dichiarazioni dei contribuenti, devono contenere dati e notizie tali da consentire
l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo.
Sul punto è stato precisato che, per gli immobili che appartengono alla categoria ordinaria,
ai fini del classamento, il metodo di stima non è la stima diretta, ma è la metodologia
comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’immobile e sulla
sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe d’appartenenza; mentre è
solo per gli immobili a “destinazione speciale” (come gli alberghi, gli opifici e gli immobili
classificati cat. Catastale D) il cui valore scaturisce dalla sommatoria di più fattori che
risulta necessaria la stima diretta con sopralluogo (Cass. Ord. N. 5600/2017).
In merito tuttavia si segnala il contrasto di giurisprudenza, la quale pure ha affermato che
in tema di classamento, l’attribuzione di rendita alle unità immobiliari costituite da opifici e
più in generale ai fabbricati a destinazione speciale e particolare di cui all’art. 28 della L. n.
1231 del 1936, deve avvenire, come previsto anche dall’art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986
ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, mediante “stima diretta”, senza
che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, che non costituisce
né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo
di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione
finanziaria può, ove necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative
valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione (Cass. civ., Sez. V,
sentenza, 23/05/2018, n. 12743).
Infine, in ordine al termine di dodici mesi indicato dalla norma, per la determinazione della
rendita definitiva, appare pacifico che lo stesso debba intendersi ordinatorio.
Infatti la Corte di Cassazione ha stabilito che: “In tema di catasto dei fabbricati, la
procedura di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701 , che conSentenza n:e al titolare di diritti
reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la
formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni
preSentenza n:ate ai sensi del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56 , la funzione di
“rendita proposta”, fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla quantificazione
della rendita definitiva, sicchè il termine massimo di dodici mesi dalla preSentenza
n:azione della dichiarazione, assegnato all’ufficio per la ‘determinazione della rendita
catastale definitiva, ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere
perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla
disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite
temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che
il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l’amministrazione dal potere di
rettifica” (Cass. Ord. N. 6218/2020).
Roberto Ferri
Donatella Di Gregorio
Riferimenti normativi: art. 2 del dl n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75
del 1993, art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701, articolo 74 della Legge n. 342 del 2000, relativo
all’efficacia della notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. N. 16573/2024; Cass. Ord. N. 17624/2024, Cass., 20
febbraio 2023, n. 5245; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass.,
3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass.,
10 maggio 2021, 12278; Cass., 14 aprile 2023, n. 10001; Cass., 10 ottobre 2022, n. 29367; Cass.,
15 marzo 2022, n. 8349; contra Cass., 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass. Ord. N. 5600/2017; Cass.
Sentenza n… 12743/2018; Cass. Sentenza n: 3103/2015; Cass. Sentenza n. 22886/2006, Cass.
Sentenza n.. 16824/2006; Cass. Ord. N. 6218/2020; Cass. Ord. N. 11844/2017; Cass.n. ord.
6411/14; così Cass.n. 16242/15
Prassi: Agenzia delle Entrate – Circolare 8 maggio 2023, n. 11/E; Agenzia delle Entrate – Circolare
17 marzo 2022, n. 7/E; circolari del Dipartimento del Territorio n. 189/T del 19.07.1996, n. 83/E/T
del 09.04.1999, circolare dell’Agenzia del Territorio n. 1/T del 13.02.2004, circolari dell’Agenzia
del Territorio n. 7/T del 4 luglio 2005 e n. 2/T del 7 agosto 2012.