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Cass. civ., Sez. Unite, 30/04/2024, n. 11676
Nel processo tributario, le modalità di proposizione dell'appello incidentale, che il comma 2 dell'art. 54 della disciplina processual-tributaria prevede che sia contenuto, a pena di inammissibilità, nell'atto di costituzione dell'appellato, al pari delle modalità di proposizione dell'appello incidentale che, a pena di decadenza, l'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., prescrive sia contenuto nella medesima comparsa di risposta depositata, riguardano esclusivamente le ipotesi di processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quei giudizi nei quali siano portate al vaglio dell'organo giudiziario cause scindibili. Pertanto, l'appellato, che a sua volta intenda impugnare la sentenza anche nei confronti di una parte del giudizio di primo grado, non convenuta dall'appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre l'appello nei confronti di quest'ultimo mediante notifica nel termine di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e comunque non oltre i termini di decadenza dal diritto all'impugnazione.