Notificazioni – Invocata nullità – Manifesta conoscenza del contenuto dell’atto –Vizio notificazione– Indeducibilità.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 12 – Sentenza n. 1108/2024,
depositata il 19/02/2024 – Pres. Maio, Rel. Dongiovanni.

SINTESI DELLA SENTENZA
Nel caso di impugnazione di un atto la cui notificazione si assuma affetta da nullità, laddove
l’interessato mostri di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto medesimo e abbia potuto
adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso non potrà, in via di principio, dedurre i
vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento.
Per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile per il quale è
richiesto che il compratore vi trasferisca la residenza, il termine triennale di decadenza fissato
dall’art. 76 c. 2 d.P.R. n. 131/1986, decorre non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui
il trasferimento della residenza sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile e, dunque, dal
diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.
Per la fruizione dei benefici cd. prima casa è necessario il trasferimento formale della residenza
nell’immobile di che trattasi e la conseguente variazione anagrafica presso il Comune interessato; il
mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza
dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta
rispetto alla stipula dell’acquisto rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte
obbligata, inevitabili e imprevedibili.
COMMENTO
La sentenza in esame ribadisce l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, per cui la
natura sostanziale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti
appartenenti al diritto processuale.
Ne segue che l’applicazione delle norme sulle notificazioni nel processo civile, in virtù del
rinvio espresso dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comporta l’operatività del
regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso
del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità dell’eventuale notificazione dell’avviso
di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.
E’ stato infatti affermato che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un
elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio della
stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo.
Tale sanatoria trova il suo limite nella scadenza del termine di decadenza – previsto dalle
singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento.
Tali principi sono da ultimo codificati nel nuovo art. 7 – sexies c. 1 l. 212/2000, in vigore dal
18.01.2024.
Ciò premesso, in ordine alla decorrenza del termine triennale, fissato dall’art. 76 d.P.R.
131/1986, per la decadenza dai benefici relativi all’acquisto della prima casa, il dies a quo
varia in funzione del presupposto impositivo.
Così nel caso in cui l’acquirente dichiari l’intenzione di stabilire la propria residenza entro
diciotto mesi nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato, il dies a quo decorre dal
diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.
L’ipotesi alternativa è quella in cui l’acquirente dichiari di svolgere la propria effettiva
attività lavorativa nel luogo di ubicazione dell’immobile. In tal caso il dies a quo decorre
dalla richiesta di registrazione dell’atto di compravendita, essendo l’Ufficio sin da subito in
condizione di verificare la sussistenza o meno dei presupposti agevolativi Cass. Sez. V
Sentenza. n. 29663/2023).
Nel caso, invece, di compravendita di un immobile in corso di costruzione acquistato con
le agevolazioni prima casa, il termine di decadenza di tre anni previsto dall’art. 76, comma
2, d.P.R. n. 131/1986 entro cui l’imposta deve essere richiesta dall’Ufficio decorre dal
momento in cui l’immobile in costruzione è stato completato. Risulta così consentito
all’amministrazione finanziaria accertare l’esatta natura del bene edificato e, in particolare,
se si tratta o meno di abitazione di lusso, soggetto all’aliquota ordinaria e non a quella
agevolata prevista per la c.d. “prima casa” (Cass. Civ. sez. V ordinanza n. 27528/2023).
Tanto premesso in ordine al trasferimento della residenza dell’acquirente, detto
trasferimento si pone come elemento costitutivo del beneficio richiesto, rappresentando un
obbligo del contribuente verso il fisco.
Obbligo che risulta attenuato solo in presenza di eventuali ostacoli, caratterizzati dalla non
imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento.
Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non
comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di
forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto rilevando, a tal fine, i soli
impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili.
E’ stato così affermato che in tal caso, il termine triennale di cui al d.P.R. n. 131 del 1986
art. 76, comma 2, decorre non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui il
trasferimento della residenza sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile e,
dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto (Cass.,
Sez. VI, 1 dicembre 2017, n. 28860; Cass., Sez. V, 3 febbraio 2017, n. 2896; Cass., Sez.
V, 28 giugno 2016, n. 13338; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 840; Cass., Sez. VI, 5
febbraio 2014, n. 2527).
Roberto Ferri
Donatella Di Gregorio

Riferimenti normativi: artt. 156, 160 cpc, art. 60 d.P.R. 600/1973, art. 7 sexies l. 212/2000; art. 76
d.P.R. 131/1986, art. 1 nota II bis Tariffa Parte Prima d.P.R. 131/1986.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 31/07/2024, n. 21444; Cass. Civ., Sez.
V, Ordinanza n. 1156 del 17.01.2019; Cass. Sez. U., sentenza n. 19854 del 05/10/2004; conf. Sez. 5,
sentenza n. 2272 del 31/01/2011; Cass. Sez. 5, sentenza n. 654 del 15/01/2014; Cass. Sez. 5,
sentenza n. 31085 del 20/10/2022; Cass. Sez. U., sentenza n. 14916 del 20/07/2016; Sez. 5, sentenza
n. 21865 del 28/10/2016, Sez. 5, sentenza n. 384 del 13/01/2016; Cass. Civ. sez. V sentenza n. N.
29663/2023; Cass. Civ. sez. V ordinanza n. 27528/2023; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 10/08/2023,
n. 24488; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/12/2018, n. 32121; Cass. n. 1588 del 2018; Cass., Sez.
VI, 22 ottobre 2021, n. 29599; conf. Cass., Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 1588; Cass., Sez. V, 17
novembre 2021, n. 34865; Cass. SSUU 21.10.2000 n. 1196.
Prassi: Agenzia delle Entrate – Risposta 12.01.2021 n. 39 – Agevolazioni prima casa in
costruzione; Agenzia delle Entrate – Circ. 21.05.2009 n. 25/E; Agenzia delle Entrate – Circ.
14.08.2002 n. 69/E.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *